fbpx

 

The statute

“SELENA ITALY Donne in rete per la crescita professionale e personale”

 

Titolo I

NOME E SEDE

Art. 1 L’Associazione “Selena Italy, Associazione di promozione per l’imprenditoria femminile”, varia la propria denominazione in “Selena Italy, Donne in rete per la crescita professionale e personale”.

Art. 2

L’Associazione dalla sede legale di Torino in Corso Benedetto Croce, 27/C si sposta a Poggibonsi in viale Marconi, 20.  Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all’estero.

Titolo II

SCOPI E FINALITA’

Art. 3

“SELENA ITALY – Donne in rete per la crescita professionale e personale” non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua, religione e opinioni politiche. L’Associazione ha per scopo la promozione della parità di genere, della presenza e della crescita di talenti femminili in posizioni di rilievo all’interno delle imprese, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti, nonché il rafforzamento dei legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione.

Tali obiettivi saranno perseguiti con le seguenti modalità operative:

– promozione di scambi di esperienze e rapporti di collaborazione fra le associate, al fine di accrescerne l’efficacia degli interventi;

– organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di “benchmarking” e sessioni monotematiche, attività formative nonché cura di pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni attinenti all’attrazione, lo sviluppo e la ritenzione dei talenti femminili;

– sviluppo di attività mirate alla crescita dei talenti femminili in posizioni manageriali, attraverso formazione, organizzazione di momenti di condivisione di esperienze, attività collegiali (conferenze), programmi di interazione individuale di figure professionali di diverso livello (programmi di “mentorship” e “role modelling”);

– offerta di servizi, ivi inclusi servizi di consulenza, alle aziende e alle istituzioni pubbliche, associate e non, che vogliano creare strutture e programmi interni finalizzati all’attrazione ed allo sviluppo dei talenti femminili;

– organizzazione di momenti formali di condivisione per rafforzare i legami e le conoscenze tra i diversi associati;

– ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

L’Associazione, nell’attuazione dei propri obiettivi potrà inoltre promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, mostre, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L’Associazione – nel rispetto delle proprie finalità – potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ivi incluso l’acquisto e la locazione di immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili; stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell’associazione, nel pieno rispetto di, ed in conformità a, le sue finalità statutarie e le normative applicabili.

Titolo III

I SOCI

Art. 4

Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone di nazionalità italiana e non italiana che, condividendo le finalità e gli scopi di cui al precedente Articolo 3, ne facciano richiesta, rivolgendola al Presidente, oppure ad un’altra socia.

Possono inoltre appartenerne le associazioni senza scopo di lucro e qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, che ne condivida le finalità e le attività.

I Soci che danno un eccellente contributo di attività in ordine ai fini che le sono propri possono essere nominati Soci Onorari, con tutti i diritti e doveri dei Soci effettivi.

Art. 5

L’ammissione a socio dell’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta avanzata per iscritto su presentazione di uno o più soci o per autocandidatura.

La competenza sull’ammissione spetta al Consiglio direttivo che delibera con il voto favorevole unanime della maggioranza dei componenti presenti. Il Consiglio ne dà comunicazione all’Assemblea alla prima successiva riunione. Il provvedimento viene annotato sui libri sociali.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere a dare risposta con lettera semplice o email, comunque in ogni forma scritta in cui sia possibile ottenere la prova della risposta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 6

Ciascun Socio deve versare entro il 31 gennaio una quota per il rinnovo dell’iscrizione, nella misura deliberata dall’Assemblea. Ha diritto di presentare per iscritto le proprie dimissioni ed è considerato dimissionario nel caso in cui non sani la morosità entro il 31 marzo con conseguente delibera di decadenza da parte del direttivo. Sono automaticamente considerati dimissionari i Soci onorari che per due anni consecutivi non abbiano partecipato ad alcuna attività.

Ogni anno il Consiglio Direttivo, deciderà l’importo della quota associativa per l’anno corrente. La qualità di associato non è trasmissibile e l’associato può sempre recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta di recesso inviata al Presidente.

Titolo IV

ORGANI

Art. 7

Sono organi dell’associazione:

  1. La Presidente
  2. Il Comitato di presidenza
  3. Il Consiglio Direttivo
  4. L’Assemblea dei Soci

Art. 8

La Presidente

La Presidente, eletta dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione, ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletta. In caso di assenza o di impedimento è sostituita dalla Vice Presidente cui può conferire delega di firma.

Art. 9

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, costituisce l’organo esecutivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è composto dalla Presidente, dalla Vice Presidente e dalla Segretaria. Tutti i soggetti durano in carica per tre anni e possono essere rieletti nel loro ruolo.

Il Comitato di Presidenza:

  1. dirige, coordina e disciplina l’attività della Associazione in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
  2. redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
  3. in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall’assunzione dei relativi provvedimenti.

Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno tre volte l’anno, in presenza o in teleconferenza, o tutte le volte che la Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo costituito da 3 a 9 Socie votate dall’assemblea si riunisce, in presenza o in teleconferenza, in via ordinaria per almeno tre volte l’anno, e in via straordinaria quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Componenti del Consiglio stesso, Il direttivo dura 3 (tre) anni ed è rieleggibile nei successivi mandati. La partecipazione, per chi è in regola con il pagamento della quota associativa, può aver luogo anche mediante remoto oppure con delega scritta ad altro membro del direttivo, il quale non può avere più di una delega.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo:

  1. elegge il Presidente
  2. elegge il Comitato di Presidenza
  3. elabora il programma annuo dell’attività della Associazione e collabora con il Comitato di Presidenza alla sua realizzazione
  4. designa le Rappresentanti dell’Associazione presso altri Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali; propone le Delegate per Convegni e Congressi; assegna ruoli di rappresentanza esterna; costituisce gruppi di lavoro interni volti a sviluppare iniziative relativi e temi specifici nell’ambito delle attività di competenza dell’Associazione.
  5. Le socie e I gruppi di lavoro operano con funzioni propositive, di consulenza e di rappresentanza nei limiti del presente statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio direttivo.
  6. delibera sul Regolamento di attuazione dello Statuto
  7. in caso di comprovata urgenza, esercita, ad eccezione della funzione elettorale, tutti i poteri dell’Assemblea dei Soci, con successiva ratifica da adottarsi, da parte di tale organo, alla 1° Assemblea utile, e comunque non oltre un anno
  8. delibera sull’accettazione di donazioni, elargizioni ed altre liberalità dirette ed indirette, informandone l’Assemblea.

La convocazione è fatta dalla Presidente con avviso scritto, da inviarsi ai Componenti presso le loro residenze o via e-mail; l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni. L’avviso stesso deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione, in presenza o in teleconferenza, quando vi partecipano due terzi dei componenti, in seconda convocazione quando vi partecipa la metà più una. I componenti, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto da seguirsi per ogni deliberazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto della Presidente, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto nel qual caso la delibera messa al voto si intende respinta se non ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 12

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea, costituita da tutti i soci regolarmente iscritti e in pari con i pagamenti delle quote annuali, è convocata dalla Presidente in via ordinaria almeno una (1) volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, in via straordinaria anche per le modifiche statutarie e/o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio o da un numero di Socie non inferiore ad un quarto delle iscritte.

La convocazione è fatta dalla Presidente con avviso scritto, da inviarsi ai Componenti di diritto presso le loro residenze o via e-mail. L’avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per L’Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni. L’avviso deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’Assemblea; questa è valida, in prima convocazione, quando vi partecipino i due terzi dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero, tranne che l’Assemblea sia convocata per l’elezione delle cariche sociali, nel qual caso è richiesta, in seconda convocazione, la maggioranza assoluta (50% più una).

La stessa maggioranza dei due terzi in prima convocazione, del 50% più una in seconda, è richiesta per l’Assemblea convocata in via straordinaria anche per le modifiche statutarie; l’Assemblea straordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La partecipazione dei Componenti di diritto può aver luogo anche in remoto oppure mediante delega scritta ad altro Socio, in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio, la quale non può avere più di una delega. Per tutte le altre deliberazioni l’Assemblea sceglie il metodo di votazione.

Art. 13

L’Assemblea dei Soci viene convocata per:

  1. l’elezione del Comitato Direttivo
  2. l’approvazione del rendiconto consuntivo
  3. la determinazione della quota sociale annua
  4. l’approvazione delle modifiche statutarie
  5. la ratifica del Regolamento di attuazione dello Statuto
  6. l’approvazione della relazione sul programma del Consiglio Direttivo
  7. lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori

Titolo V

PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE BILANCI

Art. 14

Il Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

  1. dalle quote sociali
  2. dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo
  3. da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 15

L’amministrazione patrimoniale è affidata al Comitato di Presidenza che ha l’obbligo di consegnare alla fine del mandato la documentazione contabile ai nuovi eletti del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall’insediamento degli stessi.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Comitato di Presidenza, è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro 3 (tre) mesi dalla fine dell’anno a cui si riferisce.

Art. 16

Il bilancio deve essere reso pubblico per i Soci ogni anno mediante comunicazione integrale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale, dalla quale il bilancio deve essere approvato.

Titolo VI

SANZIONI

Art. 17

I Soci possono essere espulsi su delibera del Comitato di Presidenza per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità della Associazione. La decadenza deliberata dal Comitato di Presidenza è comunicata agli interessati e registrata nei Libri sociali.

VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti della Legge italiana.

Poggibonsi 09 febbraio 2024